Ordinanza Sindacale divieto di somministrazione, vendita, consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o metallo, nonchè il divieto di somministrazione di bevande alcoliche (oltre 21 gradi), in occasione dei festeggiamenti di San Giacomo patrono di Villarosa per i giorni 5-6- 7-8-9-10-11 a Villarosa , 23 agosto SS. Crocifisso a Villapriolo e 8 settembre a Villarosa Madonna della Catena

Scritto il 31/07/2025

Si avvisa la cittadinanza che è stata emessa un'Ordinanza che introduce restrizioni sulla somministrazione, vendita, consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o metallo. Vietata la somministrazione di alcolici dopo le 21.00.

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IL SINDACO
Visti
l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
Dato Atto che
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato - rigettando la censura di violazione dell’art. 41 della Costituzione - che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia con­figurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine ge­nerale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”;
il Comune di Villarosa con il proprio Statuto persegue, fra le sue finalità, la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute, la tutela dell’ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquina­mento, la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;
i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:
"1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preven­tivamente il Prefetto.
Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la coope­razione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
è necessario al fine della sicurezza sociale non consentire la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l’esercizio temporaneo dell’attività nell’ambito di attività di spettacolo o di intrattenimento;
Considerato che
in relazione agli eventi indicati in oggetto è opportuno valutare l'adozione di un provvedimento volto a vietare:
la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di be­vande contenute in bottiglie di vetro, lattina ovvero in contenitori idonei all'offesa, anche ove erogata da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione;
il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori idonei all'offesa;
la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all'of­fesa, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori;
Visto Altresì
l’art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti, (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
il comma 4 bis dell’art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazio­ne;
che nell’occasione delle manifestazioni temporanee svolte nel perimetro urbano cittadino al fine di garantire le condizioni di sicurezza si rende necessario il divieto di somministrazione di bevande aven­ti un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento;Vista la legge 160 del 2007
tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 3,00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del Decre­to
Legge. 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;
tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;
tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;
tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita di bevande al­coliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;
gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono es­sere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qual­siasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 ;
Dato atto che nei prossimi giorni 5-6-7 – 8 – 9 – 10 -11 agosto 2025 il Comune di Villarosa è interessato dallo svol­gimento di manifestazioni e di eventi lungo il Corso Garibaldi e la Piazza Vittorio Emanuele in occa­sione dei festeggiamenti del Patrono San Giacomo, e il 23 agosto SS. Crocifisso in Piazza La furia a Villapriolo e 8 settembre Madonna della Catena a Villarosa come da programma approvato dall’Amministrazione Comunale;
in occasione dei citati festeggiamenti è ragionevole prevedere un afflusso nei luoghi interessati dagli eventi organizzati di gran parte della cittadinanza, ma anche di cittadini dei paesi limitrofi rappresen­tando tali spettacoli una valida ragione di attrazione turistica;
nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni sono presenti diverse attività commerciali destinate alla vendita e somministrazione di bevande;
in tali occasioni si è avuto modo di riscontrare il fenomeno dell’abbandono su suolo pubblico, dopo l’uso, dei contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per poi essere rotti per varie cause e la­sciati sparsi sul suolo arrecando danno al decoro cittadino e costituendo pericolo per i passanti;
tale fenomeno potrebbe tradursi anche in ostacolo al regolare deflusso del pubblico che assiste alla manifestazione, a maggior ragione, nel caso in cui sia necessario uno sgombero d’urgenza;
Considerato che, per quanto sopra esposto è necessario prevedere il divieto dì vendita e somministra­zione di bevande in contenitori di vetro e lattine che, se abbandonati dopo il consumo su suolo pubbli­co, possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità;
Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico vietando per i giorni 7 - 8-9-10 agosto ai gestori di esercizi commerciali di Villarosa e della frazione Villapriolo sia in forma fissa che distri­butori automatici e a chiunque la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente;
Ravvisate le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire, nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra esposti che possono causare insi­diosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
Dato Atto che il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato al Prefetto;
Visto il D.L. 23/5/2008 n. 92 coordinato con la legge di conversione 24/7/2008 n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la legge 241/90 e s.m.i.
Vista la circolare del Ministero dell’Interno  nr. 555/OP/OOO1991/2017/1.
ORDINA
In concomitanza con lo svolgimento della festa del S. Patrono nei prossimi giorni 5- 6 -7-8-9 - 10 -11 agosto 2025 a Villarosa, il 23 agosto SS. Crocifisso a Villapriolo e 8 settembre Madonna della Catena a Villarosa;
il divieto di vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titola­ri di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione;
il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica inco­lumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;
il divieto di detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica inco­lumità;
il divieto di vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcooliche, di bevande alcooliche che all'origine abbiano un contenuto alcolico superiore a ventu­no gradi per cento in volume;
AVVERTE
che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;
che l’inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale è comunque fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro il ter­mine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
DISPONE
La pubblicazione degli estremi del provvedimento nell’apposita partizione della sezione “amministra­zione trasparente”, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013;
La pubblicazione all’albo on line del sito istituzionale dell’Ente;
La trasmissione agli esercizi commerciali;
La trasmissione alle Forze dell’Ordine ed alla Prefettura.